PER LA PARTECIPAZIONE A SINGOLE TRASFERTE IN TERRITORIO EXTRAREGIONALE

Il presente bando è redatto in attuazione:

  1. della Legge regionale 17 maggio 1999, n. 17, art. 28;
  2. della Deliberazione della Giunta regionale n. 10/20 del 4.03.2026, approvata in via definitiva dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 14/21 del 25.03.2026, di approvazione del Piano Triennale 2026-2028;

Si invitano i soggetti interessati a prendere visione delle Deliberazioni di cui sopra pubblicate sul sito della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it

La partecipazione alla procedura comporta l’esplicita ed incondizionata accettazione delle disposizioni regolamentari richiamate nelle deliberazioni sopracitate e delle clausole del presente bando, delle dichiarazioni da rendersi a corredo della domanda e in fase di rendicontazione, nonché della relativa modulistica

Tutto ciò premesso

L’ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA

RENDE NOTO

che è indetto un bando per la concessione di contributi destinati a singole trasferte in territorio extraregionale, a valere sull’art. 28 della L.R. 17 maggio 1999, n. 17 “Provvedimenti a favore dello sviluppo dello sport in Sardegna”, per le trasferte effettuate nel territorio extra regionale nel seguente periodo:

dal 1° ottobre 2025 al 30 settembre 2026

Termini di scadenza

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di concessione dei contributi di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 8, comma 1 della L.R. 17 maggio 1999, n. 17, ss.mm.ii. è il:

  • 6 ottobre 2026
  1. Soggetti destinatari del contributo e requisiti di ammissibilità

Possono accedere ai contributi tutti gli organismi che, sulla base del Piano Triennale 2026-2028, di seguito denominato “Piano Triennale per lo sport”, sono indicati per l’art. 28 come soggetti ammissibili ai benefici della L.R. 17 maggio 1999, n. 17 “Provvedimenti a favore dello sviluppo dello sport in Sardegna”, e nello specifico:

  • Società e associazioni sportive non professionistiche affiliate a questo Ente di Promozione sportiva aventi sede operativa in Sardegna;

Possono accedere ai contributi gli organismi:

  • che non ricadano in una o più delle condizioni previste dall’art. 14 della legge regionale n. 5/2016;
  • che non ricadano tra i motivi di esclusione di cui all’art. 94 del d.lgs n. 36/2023, per quanto compatibile con la procedura di assegnazione dei contributi pubblici;
  • che non hanno affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs n. 165/2001 (incarichi a dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni)
  • nei cui confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs 159/2011;
  • nei cui confronti non sussistono provvedimenti o procedimenti disciplinari di natura federale determinanti una qualsiasi situazione inibitoria in carico al sottoscritto e/o all’associazione/società dal medesimo rappresentata;
  • che non si trovino in stato di liquidazione o di fallimento e che non abbiano presentato domanda di concordato.
  • 2. Risorse finanziarie

La quantificazione delle risorse finanziarie da destinare alla concessione dei contributi di cui al presente Bando sarà definita dall’Assessorato regionale dello Sport.

Sulla base delle risultanze istruttorie effettuate da questo Ente di promozione sportiva e trasferite al Servizio Sport, Spettacolo e Cinema, lo stesso curerà la ripartizione delle somme spettanti alle ASD/SSD beneficiarie.

  • 3. Procedure e termini per la presentazione ed ammissione delle istanze

La richiesta di contributo deve essere presentata esclusivamente per via telematica, pena la non ammissibilità dell’istanza, tramite pec all’indirizzo  pgs.sardegna@pec.it

Nella compilazione della domanda si dovrà indicare la voce “Rilievo” per: 

  1. CAMPIONATI NAZIONALI E INTERNAZIONALI si intendono le trasferte interregionali effettuate in occasione di campionati nazionali e internazionali, playoff e playout, coppa Italia, qualificazioni a europei/ coppe europee, mondiali, olimpiadi e calendari ufficiali delle Federazioni di appartenenza
  2. MANIFESTAZIONI si intendono le trasferte interregionali effettuate in occasione di manifestazioni o iniziative sportive non riconducibili alle trasferte di cui al punto precedente


Si chiarisce inoltre che le trasferte in territorio di Città del Vaticano e di San Marino sono considerate in territorio nazionale.

Il richiedente sarà ritenuto responsabile della correttezza e della veridicità delle informazioni fornite ai sensi della legislazione in materia di dichiarazioni sostitutive.

Nell’istanza devono essere indicati i partecipanti alla trasferta (esclusivamente atleti, tecnici, dirigenti/assistenti tesserati con l’associazione/società) che partiranno dalla Sardegna nella data di inizio indicata nell’istanza e che faranno rientro in Sardegna nella data di fine.

Uno stesso partecipante (sia esso atleta, tecnico, dirigente/assistente) non potrà essere inserito in due o più istanze che contemplino trasferte nelle medesime date di inizio e fine.

Il riscontro dell’indicazione dei medesimi partecipanti in più istanze con le stesse date di inizio e fine trasferta, comporterà l’esclusione automatica degli stessi da tutte le istanze successive alla prima, nelle quali risulteranno essere stati inseriti.

Non è consentito, inoltre, inserire tra i partecipanti alla trasferta i genitori degli atleti e qualsiasi altra figura non tesserata con l’associazione/società. Pertanto, le successive rendicontazioni non potranno in alcun modo contemplare le spese sostenute per la trasferta per le persone estranee all’organismo richiedente.

Si precisa che, in caso di dichiarazioni mendaci verranno applicate le sanzioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.

  • 4. Istruttoria di ammissibilità formale delle istanze e cause di esclusione

L’istruttoria di ammissibilità formale delle istanze sarà effettuata dall’Ente di promozione sportiva. Non saranno ammessi a contributo gli Organismi che non avranno ottemperato alle prescrizioni definite dal presente Bando, ed in particolare:

  1. presentazione delle domande da parte delle tipologie di soggetti indicati nel precedente punto 1;
  2. rispetto dei termini perentori stabiliti per la presentazione delle istanze dal presente Bando;
  3. omissione delle dichiarazioni indicate nel fac-simile di domanda.

Il mancato rispetto delle prescrizioni a) e b) o di una sola di esse, costituirà causa di esclusione dell’istanza presentata.

  • 5. Determinazione del contributo

L’entità del contributo regionale è calcolata tenendo conto dell’applicazione dei criteri di cui al Piano Triennale per lo sport, paragrafo “ART: 28 CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A SINGOLE TRASFERTE IN TERRITORIO EXTRAREGIONALE”, nella misura massima del 90% delle spese ammissibili sostenute.

I contributi vengono concessi avuto riguardo a:

  1. valore tecnico, agonistico e educativo dell’iniziativa interessata;
  2. area geografica di svolgimento dell’iniziativa;
  3. durata dell’iniziativa;
  4. numero dei partecipanti alla trasferta;
  5. utilizzo di particolari attrezzature sportive

Per gli sport di squadra il totale dei partecipanti alla trasferta non potrà essere superiore al valore indicato nella “TABELLA SQUADRA TIPO” del Piano triennale dello sport.

Per le specialità per le quali non esiste una squadra tipo è fissato il limite massimo del numero dei dirigenti da conteggiare per il calcolo dei contributi per le trasferte, pari a 1 dirigente ogni 10 atleti.

  • 6. Spese ammissibili

Viaggio , vitto e alloggio relativi alla trasferta in territorio extraregionale (esclusivamente per gli atleti, tecnici e dirigenti previsti dalla Tabella squadra tipo del Piano triennale 2026-2028).

Saranno considerate ammissibili esclusivamente le spese sostenute dall’Organismo richiedente.

Saranno considerate ammissibili solo le trasferte effettuate per la partecipazione a manifestazioni e iniziative sportive organizzate sotto l’egida del competente Ente di promozione sportiva.

Gli interventi contributivi del presente articolo non sono compatibili con quelli previsti dagli artt. 27 e 31 della L.R. 17/99.

Si precisa che, in caso di dichiarazioni mendaci, i soggetti richiedenti verranno esclusi dalla programmazione dei successivi due anni, oltre alle conseguenze anche di natura penale al riguardo previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. e dall’art. 41 della L.R. n. 17/1999 e ss.mm.ii., l’Amministrazione regionale svolgerà i necessari accertamenti allo scopo di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte e di verificare la documentazione contabile prodotta. Detti accertamenti verranno svolti a campione e saranno eseguiti nelle percentuali stabilite dal Piano Triennale per lo sport  nel paragrafo “Procedure di rendicontazione ed esercizio dei poteri di vigilanza e verifica”.

Tale verifica riguarderà le spese sostenute per il viaggio, il vitto e l’alloggio per gli atleti, tecnici e dirigenti previsti dalla Tabella squadra tipo del Piano triennale 2026-2028 (ricevute/fatture intestate all’Organismo richiedente per l’alloggio, i biglietti aero/nave/treno/bus riferiti agli atleti, tecnici e dirigenti, le fatture, ricevute o scontrini per il vitto oltre all’accertamento dell’effettiva spesa sostenuta attraverso l’emissione di assegni/bonifici/carte di credito, tutti visibili da estratto conto intestato all’Organismo).

Qualora si accerti che il contributo è stato concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti, con provvedimento del Direttore del Servizio verrà determinata la decadenza dal beneficio contributivo, oltre alle conseguenze anche di natura penale al riguardo previste dal D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445.

8.    Pubblicità sul Bando

Il presente Bando e la relativa modulistica sono disponibili sul sito dell’Ente di promozione sportiva.

Per quanto non previsto dal presente Bando si rinvia al Piano Triennale per lo sport e alle altre disposizioni vigenti in materia.

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